Secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 6229/2024 del 07.03.2024), l’incentivo all’esodo, corrisposto al lavoratore in relazione alla cessazione del rapporto di lavoro, non è equiparabile all’indennità di fine rapporto, la quale, invece, come l’assegno divorzile, risponde alle stessa finalità assistenziale e perequativo-compensativa ed è inoltre determinata in misura proporzionale alla durata del rapporto di lavoro e all’entità della retribuzione corrisposta, qualificandosi come quota differita della retribuzione.
La Suprema Corte, dopo avere diffusamente esaminato l’istituto e individuato la natura e le caratteristiche, deduce che l’incentivo all’esodo, non essendo correlato all’incremento patrimoniale prodotto, nel corso del rapporto, dal lavoro del coniuge che si è giovato del contributo indiretto dell’altro, è estraneo all’indicata nozione di indennità di fine rapporto, non operando, a differenza di quest’ultima, quale retribuzione differita.
Conclusivamente, risolvendo i precedenti contrasti giurisprudenziali, la Corte ritiene che l’incentivo all’esodo non possa includersi tra le indennità di fine rapporto che ricadono nel perimetro dell’art. 12-bis della L. n. 898/1970.