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Trattamento di sostegno al reddito ex art. 1, comma 1, D. Legisl. 72/2018: la proroga ex art. 1, comma 171, L. 213/2023, per il triennio 2024-2026, si applica anche in caso di avvenuta fruizione nel triennio precedente

L’art. 1, comma 1, del D.legisl. 72/2018, prevede la concessione di uno speciale trattamento di sostegno al reddito in favore dei lavoratori, sospesi dal lavoro o impiegati a orario ridotto, dipendenti da aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali sia stato approvato il programma di ripresa dell’attività ex art. 41 D.legisl. 159/2011.
La concessione di tale misura è prevista solo in caso di impossibilità del ricorso ai trattamenti previsti dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e per un massimo di 12 mesi per il periodo, inizialmente previsto, relativo agli anni 2018, 2019 e 2020 successivamente prorogato per il triennio successivo 2021, 2022 e 2023 (art. 1, comma 284, L. 178/2020).

La recente Legge di Bilancio (art. 1, comma 171, L. 213/2023) ha ulteriormente prorogato la fruizione della misura per gli anni 2024, 2025 e 2026, alle medesime condizioni, sempre per una durata massima di complessivi dodici mesi nel triennio.

Rispondendo al quesito sollevato con riferimento ad azienda sottoposta a sequestro penale che aveva già fruito di questo speciale ammortizzatore, per il periodo massimo di 12 mesi, nel precedente triennio 2021-2023, il Ministero del Lavoro, con parere del 29.02.2024, aderendo all’interpretazione proposta, ha ritenuto che l’art. 1, comma 171, L. 231/2023, consenta l’accesso al suddetto trattamento nel prorogato triennio (anni 2024, 2025 e 2026) anche alle aziende che ne abbiano già fruito nel triennio precedente, in quanto il periodo di 12 mesi di massima fruizione va riferito a ciascun triennio, per come specificato dall’art. 1 del D.legisl. 72/2018 e dalle successive norme di proroga.