La Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234 del 30/12/2021) prova a riordinare gli ammortizzatori sociali, rendendo “ordinarie” alcune misure applicate nel regime emergenziale, nella prospettiva di renderle più “inclusive”.
Viene ampliata la platea dei beneficiari della Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) che comprenderà anche i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, nonché la base di computo ai fini del c.d. “requisito occupazionale” di accesso: a decorrere dal 1° gennaio 2022 la Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria si applica alle imprese con più di 15 dipendenti, calcolando, oltre ai lavoratori dipendenti con contratto subordinato, anche i lavoratori con la qualifica di dirigente, i lavoratori a domicilio, gli apprendisti e i lavoratori che prestano la loro opera con il vincolo di subordinazione sia all’interno sia all’esterno dell’azienda.
Viene pure estesa la categoria delle imprese e dei datori di lavoro che possono avanzare richiesta di CIGS: la tutela trova ora applicazione anche nei confronti delle imprese e datori di lavoro iscritti al Fondo di Integrazione Salariale (cd. “FIS”) che soddisfino il requisito occupazionale e dunque non rileva più il settore produttivo (vi possono accedere, ad esempio, anche le aziende del commercio che hanno alle proprie dipendenze un numero di dipendenti tra 15 e 50).
Viene incentivato il ricorso al “Contratto di solidarietà difensivo” per il superamento di momenti di difficoltà aziendale: è previsto che la riduzione media oraria programmata possa raggiungere l’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati e per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva massima dell’orario di lavoro il 90% dell’orario nell’arco dell’intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato.
La Legge di Bilancio, inoltre, amplia il campo di applicazione del Fondo di Integrazione Salariale (FIS) di cui all’articolo 29 del D.lgs. 148/15: a decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina del FIS i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente, non rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 del D.lgs. 148/15 (Cassa integrazione ordinaria) e non ricompresi nei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 del medesimo decreto legislativo.
Sul fronte della tutela della disoccupazione involontaria, la Legge di Bilancio estende la tutela garantita dalla NASpI includendo i lavoratori agricoli a tempo indeterminato di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240, e gli apprendisti, e abolisce il c.d. requisito lavorativo delle trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione, con la conseguenza che l’accesso alla prestazione è ammesso in presenza dei soli requisiti dello stato di disoccupazione involontario e delle tredici settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. All’argomento sarà destinato uno specifico focus di approfondimento nei prossimi magazines.
Fonti:
- Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022) – Gazz. Uff., 31 dicembre 2021, n. 310)
- Ministero Lavoro, circolare n. 1 del 03.01.2022 in:
www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2022/Circolare-1-del-03012022.pdf - INPS, Circolare n. 2 del 04.01.2022 in:
www.inps.it