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Il calciatore non professionista nell’area del professionismo: quid iuris?*

La Legge di riforma del lavoro sportivo (d.legisl. 36/2021) differenzia il regime contrattuale applicabile al “lavoratore sportivo” in relazione al “settore professionistico” ovvero alla c.d. “area dilettantistica” nel quale l’atleta presti la propria attività.

La Federazione Italiana Gioco Calcio, qualifica come “professionisti” i calciatori e le calciatrici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe professionistiche e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile (art. 28 della Norme Organizzative Interne della Federazione – NOIF).

È emersa, tuttavia, la concreta problematica relativa al regime giuridico contrattuale da applicare a quei calciatori/lavoratori sportivi che, pur essendo tesserati per società associate nelle leghe professionistiche, prestino la loro attività sportiva in ambiti e manifestazioni che non rientrano nel settore professionistico.

È il caso, ad esempio, delle calciatrici partecipanti ai campionati non professionistici di calcio femminile, che l’art. 29 NOIF qualifica espressamente come “non professioniste”.

Queste “lavoratrici sportive”, infatti, sono, per un verso, escluse dal regime contrattuale previsto per il “lavoratore sportivo professionista” di cui all’art. 27 della Legge di riforma, in quanto svolgono attività sportiva in un settore “non professionistico”; per altro verso, parrebbero escluse anche dall’applicazione del regime contrattuale previsto dal successivo art. 28, che regola il rapporto contrattuale dei lavoratori sportivi che prestano attività nella c.d. “area del dilettantismo”, area, quest’ultima, nella quale potrebbe non rientrare la società presso cui risultino tesserati (e in cui favore prestano attività di lavoro sportivo) che, in quanto associata a Lega professionistica rientrerebbe nella c.d. “area del professionismo”, secondo quanto stabilito dall’art. 38 della stessa Legge.

L’impasse interpretativo potrebbe essere superato, considerando l’invarianza sostanziale del rapporto di lavoro sportivo dei calciatori non professionisti (che mantengono lo status di “dilettanti” in quanto operanti in un settore non professionistico e dunque dilettantistico” a prescindere dall’appartenenza della società sportiva datrice di lavoro all’area del professionismo ovvero del dilettantismo ex art. 38 D.legisl. cit.), utilizzando, a guisa di “atout”, lo strumento dell’interpretazione analogica applicato all’art. 28 del D.legisl. 36/2021, in modo da ricomprendere, nell’ambito disciplinare di questa norma, anche i “settori dilettantistici” ove si trovano a operare, nel rispetto delle norme federali, anche le società rientranti nella c.d. “area del professionismo”.

*stralcio di una relazione in corso di pubblicazione